Accordo

Art. 31

Clausola di revisione

In vigore dal 12 set 2010
Clausola di revisione Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-31

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Clausola di revisione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo