Accordo
Art. 36
Standstill
In vigore dal 12 set 2010
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, nè si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli , le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-36