Accordo

Art. 36

Standstill

In vigore dal 12 set 2010
Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, nè si aumentano quelli già applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli , le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-36

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Standstill (Art. 36 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo