Accordo

Art. 32

Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

In vigore dal 12 set 2010
Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l', qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie. 2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento. Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3. La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti. Le disposizioni dell', paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo. 3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-32

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Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca (Art. 32 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo