Accordo

Art. 29

Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-29

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Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo