Accordo
Art. 29
Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca
In vigore dal 12 set 2010
Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-29