Protocollo 6
Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 12 set 2010
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-4-3