Protocollo 6

Art. 3

Assistenza su richiesta

In vigore dal 12 set 2010
Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-3-4

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Assistenza su richiesta (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo