Protocollo 6
Art. 5
Consegna/Notifica
In vigore dal 12 set 2010
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-5-3