Protocollo 6

Art. 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

In vigore dal 12 set 2010
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione può essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-8-3

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