Protocollo 6

Art. 13

Attuazione

In vigore dal 12 set 2010
Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Serbia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-13-3

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Attuazione (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo