Protocollo 7
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 set 2010
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:
a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli , paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell', paragrafo 1), e l';
b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali):
- Capitolo II Stabilimento (-56 e 58)
- Capitolo III Prestazione di servizi (, paragrafi 2 e 3)
- Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali ( e , tranne il paragrafo 3, seconda frase)
- Capitolo V Disposizioni generali (-71);
c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
- , paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2-5