Protocollo 7

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 set 2010
Ambito di applicazione Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni: a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli , paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell', paragrafo 1), e l'; b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali): - Capitolo II Stabilimento (-56 e 58) - Capitolo III Prestazione di servizi (, paragrafi 2 e 3) - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali ( e , tranne il paragrafo 3, seconda frase) - Capitolo V Disposizioni generali (-71); c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza: - , paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafo 1, paragrafo 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici).
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-2-5

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