Accordo
Art. 59
In vigore dal 12 set 2010
1. La Comunità e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all', comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terrà conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Storico versioni
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