Accordo

Art. 63

In vigore dal 12 set 2010
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi. 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Serbia e di rendere più restrittivi i regimi esistenti. 6. Fatte salve le disposizioni dell' e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o della Serbia, la Comunità e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-63

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Art. 63 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo