Accordo

Art. 47

In vigore dal 12 set 2010
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-47

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