AccordoTitolo V

Art. 50

In vigore dal 12 set 2010
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori: a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi. 2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-50

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Art. 50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo