Accordo

Art. 53

In vigore dal 12 set 2010
1. La Serbia agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede: a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono a) per lo stabilimento di società serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio. 4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Serbia che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia; b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società serbe, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-53

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Art. 53 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo