Accordo

Art. 55

In vigore dal 12 set 2010
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo 1) (in appresso: " l'ECAA" ), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1. 1) Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-55

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Art. 55 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo