Accordo

Art. 57

In vigore dal 12 set 2010
Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-57

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Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo