Art. 57
Accordo

Art. 57

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In vigore dal 12 set 2010
Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-57