Accordo

Art. 56

In vigore dal 12 set 2010
1. Le disposizioni degli non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-56

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