Accordo›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 12 set 2010
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell', salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-49