Accordo

Art. 46

Mancata cooperazione amministrativa

In vigore dal 12 set 2010
Mancata cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse. 2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione; c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni: a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione. c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione 5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-46

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Mancata cooperazione amministrativa (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo