TrattatoCapo III

Art. 17

Collaborazione economica e industriale

In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione economica e industriale 1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi. 2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonché in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti. 3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di società miste. 4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo