Trattato›Capo III
Art. 17
Collaborazione economica e industriale
In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione economica e industriale
1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonché in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di società miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.
Storico versioni
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