Trattato›Capo II
Art. 12
Fondo sociale
In vigore dal 19 feb 2009
Fondo sociale
1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi già versati dalle aziende italiane all'ALI stessa.
2. L'ammontare del Fondo Sociale sarà utilizzato per le finalità che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle Iniziative Speciali, di cui all' lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonché altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuerà il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.
3. A tal fine, è istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalità previste dal Comunicato Congiunto.
4. Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-12