Trattato›Capo III
Art. 14
Comitato di Partenariato e consultazioni politiche
In vigore dal 19 feb 2009
Comitato di Partenariato e consultazioni politiche
1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la condivisione dei comuni obiettivi di solidarietà tra i popoli e di progresso dell'Umanità.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare ì legami che le uniscono, le due Parti decidono la costituzione di un Partenariato all'altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui ambiscono sui terni bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia;
b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l'attuazione del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presenterà le proprie relazioni al Comitato di Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi degli impegni previsti dal presente Trattato, richiederà una riunione straordinaria del Comitato dei Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una soluzione soddisfacente;
c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
d) lo svolgimento dì regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all' comma 6, si adoperano per definire una soluzione adeguata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-14