Trattato›Capo III
Art. 18
Collaborazione energetica
In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione energetica
1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.
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