Trattato›Capo III
Art. 21
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo
Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione dì massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-21