TrattatoCapo III

Art. 20

Collaborazione nel settore della Difesa

In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione nel settore della Difesa 1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonché l'espletamento di manovre congiunte. 2. Si impegnano altresì ad agevolare la realizzazione di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari. 3. In tale ambito, l'Italia sosterrà nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.
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