Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 19 feb 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-rd-2