TrattatoCapo III

Art. 22

Collaborazione parlamentare e tra Enti locali

In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamahiria, nonché tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una più intensa cd approfondita conoscenza reciproca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7#art-t-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo