Trattato›Capo III
Art. 22
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali
In vigore dal 19 feb 2009
Collaborazione parlamentare e tra Enti locali
Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamahiria, nonché tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una più intensa cd approfondita conoscenza reciproca.
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