Trattato›Capo III
Art. 16
Cooperazione culturale
In vigore dal 19 feb 2009
Cooperazione culturale
1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano i contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresì facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra città ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito è altresì esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti. Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocità, l'attività rispettivamente dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunità di rendere le nuove generazioni sempre più consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione di una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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