TrattatoCapo II

Art. 9

Commissione Mista

In vigore dal 19 feb 2009
Commissione Mista 1. È istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti di cui al precedente Articolo e stabilisce l'arco temporale complessivo e le cadenze di realizzazione dei progetti, nel quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo. 2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con società italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti. Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti. La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane. 3. la Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalità di affidamento e di esecuzione. 4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione. 5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l'andamento degli impegni di cui all' e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti. 6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.
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