Accordo›Titolo IX
Art. 72
In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri e potranno essere sviluppate altre attività di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-72