Accordo›Titolo VIII
Art. 71
Lotta al terrorismo
In vigore dal 28 gen 2009
Lotta al terrorismo
Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
- nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
- con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale;
- con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-71