AccordoTitolo VIII

Art. 71

Lotta al terrorismo

In vigore dal 28 gen 2009
Lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare: - nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; - con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; - con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-71

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Lotta al terrorismo (Art. 71 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo