AccordoTitolo X

Art. 74

In vigore dal 28 gen 2009
Detta assistenza finanziaria è disciplinata dalle disposizioni del programma Tacis e del relativo regolamento del Consiglio. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri tipi di assistenza comunitaria in funzione delle esigenze del paese. Verrà rivolta particolare attenzione alla concentrazione dell'aiuto, al coordinamento degli strumenti di assistenza e al collegamento tra i vari tipi di aiuto comunitario, di riabilitazione e allo sviluppo. La lotta contro la povertà sarà integrata nei programmi comunitari.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-74

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Art. 74 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo