AccordoTitolo XI

Art. 79

In vigore dal 28 gen 2009
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Tagikistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Tagikistan. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 79 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo