AccordoTitolo XI

Art. 80

In vigore dal 28 gen 2009
Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo