Accordo›Titolo XI
Art. 82
In vigore dal 28 gen 2009
È istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce membri del Parlamento tagiko e del Parlamento europeo e consente scambi di opinioni tra di essi, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-82