Accordo›Titolo XI
Art. 87
In vigore dal 28 gen 2009
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra società o imprese tagike.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-87