Accordo›Titolo XI
Art. 89
In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli .
Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-89