AccordoTitolo XI

Art. 91

In vigore dal 28 gen 2009
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Tagikistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-91

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Art. 91 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo