Art. 89
AccordoTitolo XI

Art. 89

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In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli . Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-89