Accordo›Titolo XI
Art. 85
In vigore dal 28 gen 2009
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Tagikistan;
- convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;
- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.
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