Accordo›Titolo XI
Art. 77
In vigore dal 28 gen 2009
È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale, stabilendo la frequenza delle riunioni. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare altresì opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-77