Accordo›Titolo VIII
Art. 69
Lotta contro la droga
In vigore dal 28 gen 2009
Lotta contro la droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunità e dalle autorità internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.
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