Accordo›Titolo VIII
Art. 67
In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:
- le attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione;
- le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi;
- le contraffazioni.
La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:
- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- creazione di centri d'informazione;
- migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;
- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-67