AccordoTitolo VIII

Art. 67

In vigore dal 28 gen 2009
Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali: - le attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi; - le contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-67

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Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo