Accordo›Titolo VIII
Art. 68
Riciclaggio del denaro
In vigore dal 28 gen 2009
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-68