AccordoTitolo VIII

Art. 70

Cooperazione in materia di immigrazione

In vigore dal 28 gen 2009
Cooperazione in materia di immigrazione 1. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per consolidare tale cooperazione, esse organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonché l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine dei migranti. 2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e verrà attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa affronterà in particolare i seguenti aspetti: a) le cause di fondo delle migrazioni; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento"; c) le norme di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione nella società per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; e) il rimpatrio e la promozione del loro ritorno volontario, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco; g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, nella consapevolezza del potenziale duplice uso di tali attrezzature. 3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine: - la Repubblica di Tagikistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità; - ogni Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Tagikistan, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Tagikistan forniranno ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine. Le Parti decidono di concludere, su richiesta e quanto prima, un accordo che disciplini gli obblighi specifici della Repubblica di Tagikistan e degli Stati membri della Comunità europea in materia di riammissione. Tale accordo comporterà inoltre un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. A tal fine, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Repubblica di Tagikistan.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218#art-a-70

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Cooperazione in materia di immigrazione (Art. 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo