Convenzione

Art. 33

Emendamenti

In vigore dal 6 mar 2007
- Emendamenti 1. Ogni Parte di questa Convenzione può, attraverso comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, proporre emendamenti a questa Convenzione. Il Direttore Generale trasmette questa comunicazione a tutte le Parti. Se, nei sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, non meno della metà delle Parti dà una risposta favorevole a questa richiesta, il Direttore Generale presenta questa proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché venga discussa ed eventualmente approvata. 2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. 3. Una volta adottati, gli emendamenti a questa Convenzione sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti a questa Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti previsti al paragrafo 3 del presente articolo dai due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o che vi aderisce, iI suddetto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all' riguardanti il numero dei membri del Comitato Intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione. 6. Uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale ai sensi dell' che diviene Parte di questa Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al paragrafo 4 di questo articolo, in assenza di una diversa dichiarazione di volontà, è considerato: (a) Parte di questa Convenzione così emendata; e (b) Parte di questa Convenzione non emendata nei confronti di ogni Parte che non è vincolata dagli emendamenti.
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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-33

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Emendamenti (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo