Convenzione
Art. 30
Regimi costituzionali federali o non unitari
In vigore dal 6 mar 2007
- Regimi costituzionali federali o non unitari
Riconoscendo che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:
(a) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;
(b) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza di ciascuna delle unità costitutive, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, che non sono, in base al regime costituzionale della Federazione, tenuti a pendere misure legislative, il Governo federale informa, se necessario, le autorità competenti delle unità costituenti, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, con la sua raccomandazione per l'adozione.
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-30