Convenzione
Art. 32
Funzioni del depositario
In vigore dal 6 mar 2007
- Funzioni del depositario
Il Direttore Generale dell'UNESCO, in qualità di depositario di questa Convenzione, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri dell'Organizzazione e le organizzazioni d'integrazione economica regionale previste dall', così come le Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionato agli , nonché delle denunce previste dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-02-19;19#art-c-32